A seguito delle novità introdotte dal Decreto Irpef (D.L. 24 aprile 2014 n. 66) la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli non rientrerà più tra i redditi agrari ma genererà un reddito imponibile determinato forfetariamente in misura pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’IVA.

Appare ovvio, pertanto, come notevole sia l’aumento della tassazione in capo alle imprese agricole che hanno investito nel settore delle rinnovabili: dagli impianti fotovoltaici, alle biomasse e biogas, ai biocarburanti.

La nuova disposizione si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi, per i contribuenti “solari”, dal 2014.

La modifica appena introdotta rischia di avere effetti particolarmente rilevanti con riferimento ai contribuenti cui possono essere applicate le disposizioni del quinto Conto energia.

Va infatti ricordato come, con il quinto Conto energia, il Legislatore abbia inteso corrispondere una tariffa premio solo nel caso di autoconsumo, mentre con riferimento all’energia prodotta e immessa nella rete, è stata introdotta una tariffa omnicomprensiva.

Con il quinto conto energia sparisce quindi la tariffa incentivante, irrilevante ai fini Iva, e viene integralmente sostituita dalla tariffa omnicomprensiva, da fatturare con Iva nel caso in cui il percettore agisca nell’ambito di attività d’impresa.

Appare pertanto immediato come, il generico riferimento del Legislatore al 25% “dei   corrispettivi   delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto” penalizzi ingiustamente coloro che beneficiano del quinto Conto energia rispetto a tutti coloro che hanno aderito ai precedenti conti energia.

 

I, II, III e IV Conto Energia

Tariffa incentivante NO IVA

 

Ritiro dedicato (energia prodotta) SI IVA

BASE IMPONIBILE TASSAZIONE FORFETTARIA

V Conto Energia Tariffa onnicomprensiva SI IVA  BASE IMPONIBILE TASSAZIONE FORFETTARIA